CASARTIGIANI ha sollecitato “Maggiore attenzione alle microimprese e sospensione delle sanzioni per completare il percorso di adeguamento alla disciplina in un quadro normativo più chiaro e determinato”
Roma, 31 maggio 2018 _ Le modalità di attuazione del nuovo quadro normativo sul trattamento dei dati personali nel nostro Paese, ha creato e sta creando al sistema delle micro piccole e medie imprese non poche incertezze. E’ quanto sostenuto oggi da CASARTIGIANI in audizione di fronte alle Commissione speciali di Camera e Senato riunite in seduta congiunta per l’esame dello Schema di decreto legislativo AG n.22 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
I forti ritardi con i quali si sta provvedendo alla armonizzazione del Codice con il Regolamento (UE) 2016/679 contribuiscono, infatti, a diffondere grande disorientamento e mancanza di certezza normativa in ordine all’ambito di applicazione di loro competenza.
Nel merito delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame CASARTIGIANI ha messo in evidenza la necessità di prestare maggiore attenzione alle peculiarità delle microimprese attraverso quei margini di discrezionalità a loro favore che pure il Regolamento Europeo consentirebbe.
Il riferimento è all’art. 154 del Codice laddove il Garante viene impegnato alla adozione di regole deontologiche mirate a disciplinare modalità di trattamento semplificate per le micro piccole e medie imprese, che dovranno essere effettivamente improntate al principio Europeo del Think Small First e rese disponibili in tempi rapidi.
Il riferimento è rivolto anche alle modalità di determinazione delle sanzioni, che sembrano non tenere conto delle specificità delle imprese di piccole dimensioni e che appaiono per le stesse troppo incisive. CASARTIGIANI ha rimarcato pertanto l’opportunità di prevedere un congruo periodo transitorio per l’entrata in vigore delle norme sanzionatorie, che tenga conto della buona fede del soggetto a cui si contesta la violazione degli obblighi. In altre parole, sulla scorta di quanto già ottenuto da altri Paesi europei, è stato auspicato un periodo di almeno 12 mesi di non applicazione delle sanzioni per permettere a tutte le imprese di completare il proprio percorso di adeguamento alla disciplina in un quadro normativo più chiaro e determinato.
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.