Roma 29 giugno 2022- Definita la misura delle deduzioni forfettarie spettanti agli esercenti autotrasporto per la determinazione del reddito per il periodo 2021. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) con il comunicato stampa 125.
La deduzione per i trasporti effettuati fuori Comune è fissata nella misura di 55 euro, più alta dello scorso anno (pari a 48 euro).
La deduzione per i trasporti effettuati all’interno del Comune spetta in misura pari al 35% dell’importo definito per quelli oltre il Comune.
Le deduzioni sono riconosciute in misura forfettaria dal comma 5 dell’articolo 66 del Tuir per le spese non documentate; spettano alle imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità semplificata oppure ordinaria per opzione, autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi.
A seguito della pubblicazione del comunicato stampa del Mef, anche l’agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in cui ricorda come compilare il modello Redditi per tenere conto della deduzione forfettaria. La deduzione va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2022 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 (trasporti nel Comune) e 44 (trasporti oltre il Comune) e nel rigo RG22 i codici 16 (trasporti nel Comune) e 17 (trasporti oltre il Comune).
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.