Roma 30 giugno 2022 – Il 30 giugno è da alcuni anni una scadenza importante per l’adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019.
Tale norma prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti debbano darne specifica comunicazione.
L’obbligo di comunicazione scatta qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro. Il suddetto limite deve intendersi in senso cumulativo, ovvero al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione.
Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa. Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa, come ad esempio imprenditori individuali, società di persone, etc.) l’assolvimento dell’obbligo sopra evidenziato avviene mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, sempre “entro il 30 giugno di ogni anno”.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. Tali sanzioni avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’operatività di tale disposizione è stata più volte prorogata.
In particolare, l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 1 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio originariamente previsto) l’applicabilità delle sanzioni in argomento per l’anno 2021. L’articolo 3 septies del sopracitato decreto Milleproroghe introduce un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022: per quest’anno, le sanzioni previste in caso di inosservanza si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Si ricorda, infine, che qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione dei dati previsti, nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, troverà applicazione l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.