Con la risoluzione 8/E/2023, l’agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da esporre nel modello F24 per compensare i crediti di imposta energetici concessi dalla legge 197/2022 per il primo trimestre 2023: codice 7010 per imprese energivore, codice 7011 per imprese non energivore, codice 7012 per le imprese gasivore e codice 7013 per quelle non gasivore. I crediti (tutti pari al 45%, tranne quello delle imprese non energivore che è del 35%) sono utilizzabili da parte delle imprese beneficiarie senza limiti di importo.
Nelle Faq diffuse lo scorso anno, riprese dalla circolare 20/E/2022 (paragrafo 3), le Entrate hanno precisato che il termine iniziale di fruizione del credito decorre dalla data di maturazione del credito stesso, cioè da quando sono verificate le condizioni previste dalla legge.
La compensazione per i bonus del primo trimestre 2023 può dunque essere operata anche prima della fine del periodo di riferimento, a condizione che le spese di acquisto della fonte energetica siano già state sostenute in base ai criteri dell’articolo 109 del Tuir e che tale sostenimento sia documentato mediante possesso delle fatture di acquisto.
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.