Tar Lazio, una sentenza mal interpretata
Iscriversi a Fsba è e resta un obbligo di legge
Un obbligo che riguarda tutte le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente
Pericolose le interpretazioni di queste ore delle decisioni del giudice amministrativo
Ricostruzioni senza fondamento. Nella sentenza del 24 dicembre 2020, il Tar del Lazio si è dichiarato non competente a decidere in merito alla questione relativa all’ordinario obbligo contributivo da parte delle imprese artigiane nei confronti di FSBA, dichiarando così inammissibile il ricorso da esse presentato. Ricorso proposto peraltro da aziende che, pur non iscritte, hanno comunque richiesto le prestazioni di sostegno al reddito relative all’emergenza da Covid-19.
Il giudice amministrativo dunque non ha, come vorrebbero certe stravaganti interpretazioni, sancito l’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA ma semplicemente non ha affrontato la questione perché di competenza del giudice del lavoro. Nella sua sentenza insomma il Tar del Lazio rileva ciò che già era noto: le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale, non ammettendo in questo modo alcuna forma di irregolarità contributiva per le normali prestazioni di sostegno al reddito che FSBA eroga ex d.lgs. 148/15. Iscriversi a FSBA è e resta un obbligo di legge per le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente.
L’obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all’emergenza da Covid-19 deve essere inoltre inteso quale adempimento formale, cioè quale accesso in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle istanze. Con altre parole: il datore di lavoro artigiano si iscrive in ogni caso a FSBA e adempie l’obbligazione contributiva normale prevista dalla legge. Senza deroga alcuna.
Quello che sta avvenendo è molto rischioso, spiegano da Fsba. Nonostante le interpretazioni di queste ore, presto si scoprirà che i datori di lavoro artigiani inadempienti non sono stati autorizzati in alcun modo dal TAR Lazio a essere ancora inadempienti. Si scoprirà che l’obbligo di contribuzione è stato fissato nel 2015 e poi confermato ancora nel 2020 da una legislazione tanto farraginosa quanto chiara sul punto. Il 2021, del resto, sarà un anno terribile che avrà conseguenze di lungo termine per i datori di lavoro artigiani che decidono di restare inadempienti verso FSBA. Quale percezione del reale tali datori di lavoro hanno? Quale decisione prenderanno? L’augurio, affermano da FSBA, è che presto la realtà coincida con i fatti raccontati e le sentenze siano lette per quello che effettivamente dispongono.
Ufficio Stampa EBNA-FSBA
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.