Roma 8 luglio 2020 – Se il contribuente, dopo aver percepito il contributo al fondo perduto di cui al decreto Rilancio, dovesse cessare l’attività, questi non andrà restituito salvo il caso di indebita percezione. E’ quanto si legge nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2020.
E’ stato immesso nel circuito il restante testo della circolare e soprattutto il modello da utilizzare per la procedura da seguire per ottenere il riaccredito del contributo nei casi di storno/scarto da parte della banca.
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.