Roma, 21 maggio 2020 – La Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL fornisce chiarimenti riguardo la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio sul posto di lavoro, affermando che non esiste alcuna automatica correlazione tra il riconoscimento del contagio da COVID-19 quale infortunio assicurato dall’Istituto ed eventuali profili di responsabilità civile o penale del datore di lavoro.
L’Istituto precisa che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ma è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio, in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro, al pari degli infortuni in itinere.
Le imprese – secondo INAIL – hanno la sola responsabilità del rispetto dei protocolli condivisi tra Governo e Parti sociali e dei provvedimenti regionali.
L’unica soluzione idonea a risolvere definitivamente la questione, comunque, resta l’intervento normativo, così come per altro annunciato dal Ministro Catalfo.
Il Welfare bilaterale artigiano, eroga prestazioni e servizi che vanno dal sostegno alle aziende in crisi e al reddito dei lavoratori dipendenti in costanza di rapporto, a interventi a favore delle imprese e del loro sviluppo, all’assistenza sanitaria integrativa e a corsi di formazione professionale, fino alla costituzione di una rete di rappresentanti della sicurezza territoriale.